La Legge Quadro n. 394 del 1991
Il riferimento normativo fondamentale per i parchi nazionali italiani è la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nota come Legge Quadro sulle aree naturali protette. La legge definisce le finalità della protezione della natura, i criteri per l'istituzione e la gestione dei parchi, e le competenze degli enti parco. Stabilisce in particolare che ogni parco nazionale debba dotarsi di un Piano per il Parco, documento urbanistico sovraordinato che regola l'uso del suolo all'interno del perimetro protetto.
La legge individua quattro zone di protezione, denominate con le lettere A, B, C e D. La ripartizione non è uniforme in tutti i parchi: ciascun ente parco adotta criteri propri nell'applicazione delle categorie, in funzione delle caratteristiche ecologiche e della storia insediativa del territorio.
Il sistema di zonazione: quattro livelli di protezione
Zona A – Riserva integrale
La zona A comprende le aree di maggiore interesse naturalistico, nelle quali gli ecosistemi sono mantenuti nella loro evoluzione naturale con il minimo impatto antropico. L'accesso è consentito esclusivamente a piedi, spesso previo rilascio di permesso da parte dell'ente parco. Sono escluse qualsiasi forma di raccolta di vegetali, cattura di animali, campeggio libero e accensione di fuochi.
Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, la zona A ricopre circa il 56% della superficie totale. Nel Parco Nazionale dello Stelvio la percentuale è più bassa, attorno al 42%, per via della presenza di attività agropastorali storicamente radicate nel territorio.
Zona B – Riserva generale orientata
La zona B consente una presenza umana regolamentata. Sono ammessi il transito con veicoli autorizzati, le attività silvo-pastorali tradizionali soggette a piani di gestione, le strutture ricettive esistenti e il loro mantenimento. Non è consentita la costruzione di nuove strutture permanenti, né lo svolgimento di attività che alterino significativamente la composizione del suolo o la vegetazione.
Zona C – Area di protezione
La zona C include le aree di transizione tra il nucleo protetto e gli insediamenti umani. Qui sono ammesse attività agricole e pastorali tradizionali, la manutenzione degli edifici esistenti, e in alcuni casi la realizzazione di infrastrutture a servizio del parco. Il Piano per il Parco può prevedere, in questa fascia, la realizzazione di percorsi attrezzati e centri visita.
Zona D – Area di promozione economica e sociale
La zona D è la fascia esterna, dove le attività produttive e insediative preesistenti proseguono con i vincoli ordinari della pianificazione urbanistica comunale, integrati dalle eventuali prescrizioni del regolamento del parco. In molti parchi questa fascia non è formalmente classificata come zona D, ma è delimitata da un'area contigua con vincoli più contenuti rispetto al perimetro interno.
I 24 parchi nazionali: distribuzione geografica
I parchi nazionali italiani sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, con una concentrazione nell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. I principali per estensione sono:
- Parco Nazionale dello Stelvio – 130.734 ettari (Lombardia, Trentino-Alto Adige)
- Parco Nazionale del Gran Paradiso – 71.044 ettari (Valle d'Aosta, Piemonte), il primo parco nazionale istituito in Italia nel 1922
- Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi – 37.000 ettari (Veneto)
- Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – 150.000 ettari (Abruzzo, Lazio, Marche)
- Parco Nazionale della Calabria (Sila) – 73.695 ettari (Calabria)
- Parco Nazionale dell'Aspromonte – 65.800 ettari (Calabria)
- Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – 178.172 ettari (Campania), il più esteso per superficie
Regolamenti interni e attività soggette a permesso
Ogni parco nazionale pubblica un regolamento interno che specifica le attività consentite, quelle soggette ad autorizzazione e quelle vietate. In linea generale, le attività che richiedono autorizzazione preventiva includono:
- Accesso con veicoli motorizzati a percorsi non aperti al traffico ordinario
- Realizzazione di documentari, riprese cinematografiche o attività commerciali
- Raccolta di flora (anche non protetta) in quantità superiore a uso personale
- Attività sportive organizzate (gare di corsa, mountain bike, parapendio)
- Campeggio al di fuori delle aree attrezzate
I regolamenti sono disponibili sui siti istituzionali dei singoli enti parco e sul portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Ente Parco: struttura e competenze
Ogni parco nazionale è gestito da un Ente Parco, persona giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa e finanziaria. L'ente è composto da un Consiglio Direttivo, un Presidente, una Comunità del Parco (rappresentanti degli enti locali) e un Collegio dei Revisori. Il Direttore, figura tecnica nominata per concorso, sovraintende alla gestione quotidiana e all'applicazione del Piano per il Parco.
Il finanziamento degli enti parco proviene per la quota principale da trasferimenti del Ministero dell'Ambiente, integrati da entrate proprie derivanti da concessioni, attività di guardia ambientale e contributi europei (principalmente LIFE e FESR).